Nei contratti di locazione la chiusura può essere richiesta prima della scadenza naturale del contratto. Può accadere che una delle parti abbia il bisogno di recedere anticipatamente.
Può succedere che ad esempio il conduttore abbia la necessità di chiudere il contratto o il desiderio di recedere anticipatamente.
Oppure il locatore abbia necessità di non rinnovare il contratto in essere.
Attenzione il locatore può dare disdetta solamente alla prima scadenza (Esempio dopo i primi 4anni); il locatore quindi non può dare disdetta per esempio al quinto o sesto anno, dovrà attendere lo scadere degli ultimi 4 anni.
L’art.3, Legge n.431/1998, spiega in quali casi si può recedere ed è concesso, quanto al locatore e quanto al conduttore.
Il conduttore può dare la disdetta anticipata per gravi motivi previo avviso tempestivo di disdetta motivata. (6 mesi)
Mentre il locatore può solamente recedere per gravi motivi che vi riporteremo di seguito oppure alla prima scadenza del contratto (i primi 4 anni).
RECESSO DA PARTE DEL LOCATORE
Il locatore può recedere dal contratto previo avviso di almeno 6 mesi al conduttore solamente se vi sono questi motivi:
RECESSO DA PARTE DEL CONDUTTORE
Il conduttore può recedere in qualsiasi momento dal contratto, previo avviso al locatore con lettera raccomandata, da inviare almeno 6 mesi prima della data in cui il recesso deve avere inizio.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Nel caso in cui il contratto fosse in regime ordinario è dovuta l’imposta di euro 67,00, da corrispondere entro 30 giorni dalla data di recesso anticipato.
In caso di contratto con opzione cedolare secca non è dovuta l’imposta fissa di euro 67,00.