La disciplina che regola i contratti di locazione ad uso deposito è differente rispetto a quella per i contratti di locazione abitativa, e varia a seconda della destinazione che si farà del locale in oggetto. Relativamente alla durata del contratto, le norme in materia si rivelano inderogabili, stabilendo una durata minima che non è possibile variare. E’ possibile invece modificare la durata massima rispetto a quella minima stabilita dal legislatore – qualora vi siano interessi economici al riguardo, con un limite massimo stabilito a trent’anni, come da art.1573 c.c. (Cassazione, 26 aprile 2004, n.7927; 31 gennaio 2006, n.2137).
In merito alla destinazione d’uso del deposito: qualora l’utilizzo sia connesso a una attività economico-produttiva, e il deposito stesso conservi beni legati all’attività – per un suo più efficiente svolgimento e per rendere più snello il lavoro – a regolare il contratto sarà la legge n. 392 del 1978, che disciplina le attività di natura industriale, commerciale, artigianale di interesse turistico e gli esercizi abituali e professionali di lavoro autonomo. Tale legge dispone che la durata delle locazioni e sublocazioni per questo tipo di attività non possa essere inferiore a sei anni. Nel caso di attività alberghiere, di imprese assimilate ai sensi dell’articolo 1786 del codice civile o di attività teatrali, la durata non può essere inferiore ai nove anni. Qualora l’attività di pertinenza del locale uso deposito sia per sua natura transitoria, si può stabilire per contratto una durata più breve della locazione. Come detto, tale normativa si applica ad immobili uso deposito connessi a una delle attività economico-produttive indicate.
Qualora invece il locale venga adibito a un utilizzo diverso e non collegato a una di queste attività, la disciplina che verrà applicata in questo caso è quella cosiddetta “residuale”, ovvero quella delle locazioni previste dal codice civile, secondo gli articoli 1577 e ss. Tali locazioni prevedono che la durata del contratto possa essere pattuita nel termine di un anno. Relativamente alla possibilità di recedere anticipatamente, non è concesso lo scioglimento anticipato, a meno che non sia stato diversamente pattuito con il locatore.
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