Prima del 1998 il canone di locazione veniva stabilito liberamente, raggiungendo un accordo che si viene a creare tra chi offre un immobile e chi intende affittarlo. Con l’introduzione della legge 431 “vengono stabiliti i limiti minimi e massimi circa il canone di locazione di un immobile. Questi vengono determinati grazie a degli accordi territoriali che si concludono tra associazioni di inquilini ed organizzazioni dei proprietari di immobili”.
Inizialmente il canone di locazione a canone concordato poteva essere stipulato solo per immobili che avessero uso abitativo e per immobili siti in comuni molto abitati. Dall’accordo restavano esclusi però, tutti gli immobili destinati ad uso commerciale e di foresteria. In seguito, il contratto a canone concordato è stato esteso a tutti i comuni di Italia con durata dei 3 anni più 2 che potrà essere aumentata.
Rispetto ai contratti di affitto liberi, questa tipologia particolare di contratto ha una durata minore, poiché potranno essere stipulati contratti con la formula 3 anni + 2 anni.
Quando si tratta di locazione transitoria, la durata potrà variare da un mese a diciotto mesi. Si può estendere la durata fino a tre anni, in base agli accordi territoriali, per quanto riguarda i contratti transitori stipulati con studenti universitari.
Il contratto 3+2 alla scadenza del primo triennio, sarà soggetto ad un tacito rinnovo. Questa tipologia di contratto si rivolge a chi dovrà trascorrere un certo tempo, per motivi di lavoro o di studio, presso un’altra città. Non si potrà utilizzare questo contratto quando si affittano case-vacanze.
Per compiere un corretto calcolo del canone concordato da corrispondere, bisogna verificare se il Comune dove si intende affittare un immobile, abbia aderito ad un accordo territoriale.
Se non vi sarà alcun accordo o questo non sarà aggiornato, bisognerà fare riferimento al D.M. del 14 luglio 2004. Sarà possibile applicare l’accordo territoriale del comune più vicino, con un numero similare di residenti. Non vi è il vincolo che il comune debba essere necessariamente nella stessa regione.
Se invece, l’accordo non è stato rinnovato, bisognerà fare riferimento alla versione precedente dell’accordo, incrementando i valori della fascia minima, applicando la variazione ISTAT, seguendo le istruzioni del D.M. del 2004.
Quando ci sarà un accordo territoriale, verranno dedotte le fasce del canone concordato tenendo conto della posizione dell’appartamento da affittare, in base alla sua vicinanza a servizi fondamentali. Va individuata la zona di pertinenza dell’appartamento, dove in ciascuna di essere vi saranno altre tre sotto fasce di canone. Sarà necessario in questo caso, valutare le caratteristiche funzionali nonché abitative.
Insieme all’accordo territoriale del comune, bisognerà trovare un elenco di dotazioni funzionali volte alla determinazione della fascia di canone da corrispondere.
Con questi passi verrà determinato il valore massimo e quello minimo, utilizzato per stipulare un contratto di locazione corretto. Il valore che ne verrà fuori potrebbe essere minore rispetto ai prezzi del mercato ma risulterà conveniente, poiché ciò che si perderà in affitto, verrà recuperato in tasse. Ovviamente, in base alla fascia di riferimento, si potrà procedere a contrattazioni private con il potenziale inquilino.
In questa fase bisognerà riferirsi ai modelli messi a diposizione su internet in modo gratuito, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Sarà obbligatorio l’utilizzo di questi modelli di contratto, pena la nullità. I modelli disponibili saranno precompilati, verranno inserite solo le generalità personali di entrambi i contraenti.
I contratti di locazione a canone concordato potranno beneficiare di un risparmio circa la tassazione. Per cui il risparmio sull’IRPEF sarà maggiore qualora venga scelta la cedolare secca.
È importante sapere che la registrazione del contratto sarà sempre obbligatoria e dovrà essere effettuata entro un mese dalla stipula.